che vuole (come l’attuale art. 81 cpv. 4 lett. b CPP) che le spese del giudizio vengano decise simultaneamente con la sentenza. Ciò vale a fortiori nel caso di specie nella misura in cui l’eventuale attribuzione di una parte della tassa di giustizia a GrAP 1gic non risulta né dal dispositivo (ivi compresa la distinta spese) contenuto nel verbale del dibattimento, né dal dispositivo (e relativa distinta spese) figurante nella versione senza motivazione della sentenza 16 marzo 2011, né dal dispositivo (in senso stretto) indicato nella versione motivata della suddetta sentenza, ma unicamente nella distinta spese ad esso relativa (che, come visto, ne costituisce parte integrante).