5 CPP - nel dispositivo della sentenza comunicato oralmente alle parti e non a posteriori, a seguito della richiesta da lui formulata di motivare la decisione. Nella già citata sentenza 17.2008.38 del 7 agosto 2009, emanata sotto l’egida del previgente CPP TI, l’allora Corte di cassazione e di revisione penale aveva, infatti, già avuto modo di stabilire che modifiche relative all’ammontare degli oneri processuali (ma lo stesso vale per eventuali modifiche relative all’attribuzione degli stessi all’una o all’altra parte al procedimento) effettuate in un momento successivo alla pronuncia del dispositivo sono contrarie alla norma (art. 276 cpv. 5 CPP TI) che vuole (come l’attuale art. 81 cpv.