Infatti, anche nel diritto anteriore (così come nel nuovo) il dispositivo della sentenza può essere modificato unicamente dall’autorità di ricorso (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1133 ad § 140; DTF 101 Ib 220). Avesse voluto attribuire una parte della tassa di giustizia all’accusatore privato, il giudice di prime cure avrebbe dovuto stabilirlo - in applicazione dell’art. 276 cpv. 5 CPP - nel dispositivo della sentenza comunicato oralmente alle parti e non a posteriori, a seguito della richiesta da lui formulata di motivare la decisione.