, pag. 3). Ponendo, nella distinta spese contenuta nella sentenza motivata, a carico dell’appellante una parte della tassa di giustizia, il giudice della Pretura penale ha di fatto modificato il dispositivo della sentenza che aveva comunicato al termine del dibattimento e consegnato alle parti presenti (cfr. sentenza senza motivazione, pag. 5). Ciò è inammissibile. Infatti, anche nel diritto anteriore (così come nel nuovo) il dispositivo della sentenza può essere modificato unicamente dall’autorità di ricorso (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1133 ad § 140;