In particolare, nel punto n. 2 del dispositivo della sentenza - concretizzato dalla distinta spese indicata in fondo alla pagina 4 del verbale del dibattimento - egli ha posto gli oneri processuali a carico della condannata e, in parte, a carico dello Stato. Al momento di decidere sulle spese il pretore non ha, pertanto, attribuito alcun onere all’appellante. Il dispositivo è, poi, stato comunicato oralmente alle parti presenti (cfr. art. 276 cpv. 1 CPP TI; verb. dib., pag. 3).