c) Nel merito, l’appello si rivela fondato. Infatti, come visto, il giudice della Pretura penale deve decidere sulle spese nella sentenza (art. 276 cpv. 5 CPP TI) e non successivamente. Del resto, per l’art. 276 cpv. 1 CPP egli deve comunicare immediatamente ed oralmente la sua decisione alle parti. In concreto, il giudice di prime cure ha deciso sulle spese al termine del dibattimento (verb. dib., pag. 4). In particolare, nel punto n. 2 del dispositivo della sentenza - concretizzato dalla distinta spese indicata in fondo alla pagina 4 del verbale del dibattimento - egli ha posto gli oneri processuali a carico della condannata e, in parte, a carico dello Stato.