In concreto, occorre anzitutto stabilire se la distinta spese figurante a pagina 9 della versione motivata della sentenza 16 marzo 2011 sia suscettibile di essere impugnata mediante appello. Si tratta, quindi, di stabilire se la distinta spese impugnata costituisce parte integrante della sentenza e, meglio, del suo dispositivo. Al proposito va qui annotato che, di principio, nella misura in cui altro non fa che concretizzare quanto il giudice ha deciso nel dispositivo (in senso stretto), la distinta spese contenuta nelle sentenze dei tribunali di primo grado ha natura neutra.