a), rispettivamente alla Corte delle assise correzionali (lett. b), di fissare, nella medesima sentenza, una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza. Per completezza si osserva che anche secondo l’art. 22 cpv. 4 della nuova LTG in vigore dal 1. gennaio 2011 le autorità giudiziarie penali mantengono tale facoltà. 2.5.a) In concreto, occorre anzitutto stabilire se la distinta spese figurante a pagina 9 della versione motivata della sentenza 16 marzo 2011 sia suscettibile di essere impugnata mediante appello.