5). 2.4.3. A seguito del cambiamento di giurisprudenza operato dall’allora CCRP con la sentenza 17.2008.38 del 7 agosto 2009 - nella quale è stato stabilito che, contrariamente a quanto era stato giudicato in precedenza, la prassi della Pretura penale di far dipendere l’ammontare della tassa di giustizia dall’eventuale motivazione scritta della sentenza non poggiava su alcuna base legale ed era, quindi, inammissibile - è stato, con effetto all’11 giugno 2010, modificato l’art. 39 cpv. 1 LTG nel senso di consentire al giudice della Pretura penale (lett. a), rispettivamente alla Corte delle assise correzionali (lett.