Lieber, Kommentar zur Schweizerichen StPO, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Pfister-Liechti, Commentaire romand, CPP, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Catenazzi, Commentario CPP, n. 1 ad art. 455 CPP). Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 del previgente CPP TI, conclusa la discussione, il giudice della Pretura penale emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile ed al procuratore pubblico. La sentenza decide simultaneamente sulle spese del giudizio e sugli indennizzi alla parte civile (cpv. 5). 2.4.3.