gennaio 2011, ha sostituito la Corte di cassazione e di revisione penale) può ora, nell’evadere un appello, esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassend”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP) e può anche esaminare, a favore dell’imputato, punti non impugnati per impedire decisioni contrarie alla legge o inique (art. 404 cpv. 2 CPP). In particolare, giusta l’art. 398 cpv. 3 CPP, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett.