Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1133 ad § 140; DTF 101 Ib 220). b) Contrariamente a quanto avveniva nell’ambito del ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto che permetteva di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello e di revisione penale (che, dal 1. gennaio 2011, ha sostituito la Corte di cassazione e di revisione penale) può ora, nell’evadere un appello, esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassend”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv.