Il dispositivo è la parte della decisione che esprime la soluzione del caso concreto relativa all’azione pubblica (abbandono del procedimento, assoluzione o condanna), all’azione civile (condanna alla riparazione del danno o reiezione dell’azione), alle spese e all’indennità in caso di proscioglimento (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 582 ad § 80). Si tratta del solo elemento della sentenza suscettibile di toccare una parte al processo nei suoi diritti poiché è da esso che emanano le conseguenze giuridiche della sentenza (Calame, Commentaire romand, CPP, n. 4 ad art. 382 CPP) ed è la sola parte della sentenza che passa in giudicato (Piquerez, op. cit., n. 582 ad § 80