L’art. 81 cpv. 1 CPP dispone che le sentenze (così come le altre decisioni che concludono il procedimento) contengono un’introduzione (lett. a), una motivazione (lett. b), un dispositivo (lett. c) e, se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici (lett. d). In particolare, il dispositivo delle sentenze contiene la decisone relativa alla colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali azioni civili (art. 81 cpv.