2.4. 2.4.1.a) Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. Sono, pertanto, impugnabili mediante appello tutte le sentenze pronunciate da un tribunale di primo grado che pongono fine a questioni di diritto materiale (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1216). Per l’art. 80 cpv. 1 prima frase CPP, rivestono la forma della sentenza le decisioni di merito su questioni penali e civili. L’art. 81 cpv.