A fronte delle contestazioni dell’appellante (cfr. scritto 4 aprile 2011 dell’appellante alla Pretura penale), il primo giudice gli ha ricordato che “la Legge sulla tariffa giudiziaria sancisce la possibilità di prevedere una tassa di giustizia diversa (inferiore) nel caso in cui non è chiesta la motivazione scritta” e gli ha spiegato che “in concreto l’onere della motivazione scritta è stato causato esclusivamente dall’accusatore privato nell’ambito del giudizio su un reato per il quale l’imputato è stato assolto e non è tenuto a rifondere le spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP” (cfr. scritto 5 aprile 2011 della Pretura penale all’appellante). 2.3.