Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 16 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello. 2. AP 1 lamenta che la distinta spese figurante a pagina 9 della versione motivata della sentenza 16 marzo 2011 pone a suo carico una parte (ammontante a fr.