Con osservazioni 22 giugno 2011, il giudice della Pretura penale si è rimesso alla valutazione di questa Corte, auspicando tuttavia che, anche in caso di accoglimento dell’appello, l’onere della motivazione non venga posto a carico della condannata che non ne ha fatto richiesta. Il procuratore pubblico e IMPU 1 non hanno presentato osservazioni. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv.