E. Nella motivazione scritta dell’appello, AP 1 ha ribadito la richiesta di annullamento della distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza motivata, di riconferma del dispositivo di tale sentenza anche in relazione all’attribuzione degli oneri processuali e di esenzione per quanto lo concerne da ogni spesa legata alla richiesta di motivazione scritta della sentenza. F. Con osservazioni 22 giugno 2011, il giudice della Pretura penale si è rimesso alla valutazione di questa Corte, auspicando tuttavia che, anche in caso di accoglimento dell’appello, l’onere della motivazione non venga posto a carico della condannata che non ne ha fatto richiesta.