600.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione scritta”, caricando le rimanenti tasse e spese (per complessivi fr. 200.-) allo Stato. Il primo giudice non ha, invece, revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria inflittale il 7 luglio 2009. C. Con scritto 23 marzo 2011 AP 1 - che, nel procedimento, si era costituito parte civile in relazione all’imputato reato di diffamazione - ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del giudice della Pretura penale di cui ha, perciò, chiesto la motivazione scritta. La sentenza motivata è stata ricevuta dall’interessato il 1. aprile 2011.