{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-29_2011-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108909&nX40_KEY=4921813&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d97926d03bd3f67a3468aa501d648c01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appello dell'accusatore privato contro le spese del procedimento di prima istanza. 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Se il giudice attribuisce per la prima volta delle spese ad una parte con la distinta spese, essa ha natura di dispositivo e può essere oggetto di appello\n\n\nPonendo, nella distinta spese contenuta nella sentenza motivata, a carico dell’appellante una parte della tassa di giustizia, il giudice della Pretura penale ha di fatto modificato il dispositivo della sentenza che aveva comunicato al termine del dibattimento e consegnato alle parti presenti (cfr. sentenza senza motivazione, pag. 5).\nCiò è inammissibile. Infatti, anche nel diritto anteriore (così come nel nuovo) il dispositivo della sentenza può essere modificato unicamente dall’autorità di ricorso (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1133 ad § 140; DTF 101 Ib 220).\nAvesse voluto attribuire una parte della tassa di giustizia all’accusatore privato, il giudice di prime cure avrebbe dovuto stabilirlo - in applicazione dell’art. 276 cpv. 5 CPP - nel dispositivo della sentenza comunicato oralmente alle parti e non a posteriori, a seguito della richiesta da lui formulata di motivare la decisione.\nNella già citata sentenza 17.2008.38 del 7 agosto 2009, emanata sotto l’egida del previgente CPP TI, l’allora Corte di cassazione e di revisione penale aveva, infatti, già avuto modo di stabilire che modifiche relative all’ammontare degli oneri processuali (ma lo stesso vale per eventuali modifiche relative all’attribuzione degli stessi all’una o all’altra parte al procedimento) effettuate in un momento successivo alla pronuncia del dispositivo sono contrarie alla norma (art. 276 cpv. 5 CPP TI) che vuole (come l’attuale art. 81 cpv. 4 lett. b CPP) che le spese del giudizio vengano decise simultaneamente con la sentenza.\nCiò vale a fortiori nel caso di specie nella misura in cui l’eventuale attribuzione di una parte della tassa di giustizia a GrAP 1gic non risulta né dal dispositivo (ivi compresa la distinta spese) contenuto nel verbale del dibattimento, né dal dispositivo (e relativa distinta spese) figurante nella versione senza motivazione della sentenza 16 marzo 2011, né dal dispositivo (in senso stretto) indicato nella versione motivata della suddetta sentenza, ma unicamente nella distinta spese ad esso relativa (che, come visto, ne costituisce parte integrante).\nSi osserva, peraltro, che il primo giudice ha attribuito parte della tassa di giustizia all’appellante fondandosi sull’art. 427 cpv. 2 CPP.\nSecondo il nuovo diritto, nella decisione finale, l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese (art. 421 cpv. 1 CPP).\nL’art. 427 cpv. 2 CPP prevede che, in caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante che per condotta temeraria o negligenza grave ha causato l’apertura del procedimento o ne ha intralciato lo svolgimento oppure all’accusatore privato se il procedimento è stato abbandonato o se l’imputato assolto non è tenuto a rifondere le spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP (norma che dispone che, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento).\nTuttavia, l’art. 427 cpv. 2 CPP non era applicabile alla fattispecie che, giusta i combinati disposti degli art. 453 e 455 CPP, era retta dal previgente diritto processuale ticinese. Il pretore avrebbe, quindi, tutt’al più potuto riferirsi all’art. 9 CPP TI che dispone che, nei casi di desistenza, di abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate al querelante (cpv. 3) e che le spese sono a carico del denunciate, del querelante o della parte civile se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave (cpv. 5).\n3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà ad AP 1, che ha presentato un appello motivato per iscritto per il tramite di un patrocinatore, fr. 600.- per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9 e 276 CPP TI; 80 e segg., 398 e segg., 421, 426, 427, 453 e 455 CPP,\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,\npronuncia: 1. L’appello è accolto.\nDi conseguenza, la distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza 16 marzo 2011 con motivazione è annullata.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.-\nb) spese complessive fr. 200.-\nfr. 1'000.-\nsono posti a carico dello Stato che rifonderà ad AP 1\nfr. 600.- a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\nP_GLOSS_TERZI |\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}