{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-29_2011-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108909&nX40_KEY=4921813&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d97926d03bd3f67a3468aa501d648c01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appello dell'accusatore privato contro le spese del procedimento di prima istanza. 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Se la procedura dibattimentale susseguente all’opposizione è retta dal diritto anteriore, all’impugnazione della sentenza si applica il nuovo diritto (Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Schmid, Handbuch StPO, n. 1869 ad § 102; Riklin, StPO, Kommentar, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Uster, Basler Kommentar, StPO, n. 1 ad art. 455 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerichen StPO, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Pfister-Liechti, Commentaire romand, CPP, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Catenazzi, Commentario CPP, n. 1 ad art. 455 CPP).\nAi sensi dell’art. 276 cpv. 1 del previgente CPP TI, conclusa la discussione, il giudice della Pretura penale emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile ed al procuratore pubblico. La sentenza decide simultaneamente sulle spese del giudizio e sugli indennizzi alla parte civile (cpv. 5).\n2.4.3. A seguito del cambiamento di giurisprudenza operato dall’allora CCRP con la sentenza 17.2008.38 del 7 agosto 2009 - nella quale è stato stabilito che, contrariamente a quanto era stato giudicato in precedenza, la prassi della Pretura penale di far dipendere l’ammontare della tassa di giustizia dall’eventuale motivazione scritta della sentenza non poggiava su alcuna base legale ed era, quindi, inammissibile - è stato, con effetto all’11 giugno 2010, modificato l’art. 39 cpv. 1 LTG nel senso di consentire al giudice della Pretura penale (lett. a), rispettivamente alla Corte delle assise correzionali (lett. b), di fissare, nella medesima sentenza, una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza.\nPer completezza si osserva che anche secondo l’art. 22 cpv. 4 della nuova LTG in vigore dal 1. gennaio 2011 le autorità giudiziarie penali mantengono tale facoltà.\n2.5.a) In concreto, occorre anzitutto stabilire se la distinta spese figurante a pagina 9 della versione motivata della sentenza 16 marzo 2011 sia suscettibile di essere impugnata mediante appello. Si tratta, quindi, di stabilire se la distinta spese impugnata costituisce parte integrante della sentenza e, meglio, del suo dispositivo.\nAl proposito va qui annotato che, di principio, nella misura in cui altro non fa che concretizzare quanto il giudice ha deciso nel dispositivo (in senso stretto), la distinta spese contenuta nelle sentenze dei tribunali di primo grado ha natura neutra.\nTuttavia, nel caso concreto, ritenuto come nella distinta spese contenuta nella sentenza con motivazione il pretore abbia deciso per la prima volta di accollare una parte della tassa di giustizia a AP 1, cioè abbia inteso modificare la situazione giuridica delle parti (e, meglio, di AP 1), essa ha, materialmente, natura di dispositivo. La distinta spese impugnata è, infatti, in concreto materialmente parte della decisione del giudice della Pretura penale. Come tale può, quindi, essere impugnata mediante appello.\nb) Secondariamente, occorre stabilire se AP 1 sia legittimato a presentare appello contro tale distinta spese.\nAl riguardo va preliminarmente rilevato che, in quanto querelante che si è costituito, sotto l’egida del previgente diritto procedurale ticinese, parte civile nel procedimento penale condotto contro la moglie per diffamazione, AP 1 deve essere considerato, ai sensi del nuovo diritto procedurale unificato, accusatore privato ex art. 104 cpv. 1 lett. b CPP poiché si tratta di un danneggiato che - nella sua querela 16 dicembre 2009 (AI 1, inc. MP.2009.11613) - ha dichiarato espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile (cfr. art. 118 cpv. 1 CPP), ritenuto ad ogni modo che, per l’art. 118 cpv. 2 CPP, la querela stessa è equiparata a tale dichiarazione.\nDi principio, l’accusatore privato personalmente, direttamente e attualmente leso da una decisione - ivi compresa una decisione sulle spese - è legittimato a ricorrere contro la stessa.\nIn concreto, l’appellante - leso nei suoi diritti dalla distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza motivata - è, dunque, legittimato ad impugnarla.\nNe consegue che l’appello è ricevibile in ordine.\nc) Nel merito, l’appello si rivela fondato.\nInfatti, come visto, il giudice della Pretura penale deve decidere sulle spese nella sentenza (art. 276 cpv. 5 CPP TI) e non successivamente. Del resto, per l’art. 276 cpv. 1 CPP egli deve comunicare immediatamente ed oralmente la sua decisione alle parti.\nIn concreto, il giudice di prime cure ha deciso sulle spese al termine del dibattimento (verb. dib., pag. 4). In particolare, nel punto n. 2 del dispositivo della sentenza - concretizzato dalla distinta spese indicata in fondo alla pagina 4 del verbale del dibattimento - egli ha posto gli oneri processuali a carico della condannata e, in parte, a carico dello Stato. Al momento di decidere sulle spese il pretore non ha, pertanto, attribuito alcun onere all’appellante. Il dispositivo è, poi, stato comunicato oralmente alle parti presenti (cfr. art. 276 cpv. 1 CPP TI; verb. dib., pag. 3)."}