{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-29_2011-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108909&nX40_KEY=4921813&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d97926d03bd3f67a3468aa501d648c01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appello dell'accusatore privato contro le spese del procedimento di prima istanza. 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Dal verbale del dibattimento tenutosi il 16 marzo 2011 a seguito dell’opposizione presentata dall’accusata contro il citato DA emerge che il giudice della Pretura penale, dichiarandola autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità, ha condannato IMPU 1 - oltre che al pagamento della multa (punto n. 1 del dispositivo) - al pagamento di tasse e spese giudiziarie “di complessivi fr. 600.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione scritta” (punto n. 2 del dispositivo), caricando le rimanenti tasse e spese (per complessivi fr. 200.-) allo Stato. Conformemente al punto n. 2 del dispositivo, la distinta spese contenuta nel verbale del dibattimento (e coperta dalle firme del giudice e del segretario) pone a carico della condannata l’importo complessivo di fr. 700.- (composto da fr. 100.- per la multa, fr. 500.- per la tassa di giustizia e fr. 100.- per le spese giudiziarie), ridotto a fr. 300.- nel caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza.\nIdentico dispositivo è contenuto nella versione senza motivazione della sentenza 16 marzo 2011 anche se, evidentemente per un errore, la distinta spese figurante al termine della stessa indica che IMPU 1 è tenuta a pagare l’importo complessivo di fr. 700.- nonostante tale sentenza sia stata emessa senza motivazione.\n2.2. A seguito della richiesta presentata dall’appellante il 23 marzo 2011, il giudice della Pretura penale ha, quindi, motivato per iscritto la sentenza. Anche il dispositivo della sentenza motivata corrisponde a quelli figuranti nel verbale del dibattimento e nella sentenza senza motivazione e contempla le due possibilità alternative in relazione alla quantificazione delle spese (con e senza motivazione). Soltanto nella distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza motivata (dopo le firme del giudice e del segretario) è indicato che a carico di IMPU 1 sono poste spese complessive di fr. 300.- (composte da fr. 100.- di multa, fr. 100.- di tassa di giustizia e fr. 100.- di spese giudiziarie) mentre che una tassa di giustizia di fr. 400.- (pari alla differenza tra la tassa di giustizia di fr. 500.- prevista in caso di motivazione della sentenza e quella di fr. 100.- addossata alla condannata) è posta - in applicazione dell’art. 427 cpv. 2 CPP - a carico di AP 1.\nA fronte delle contestazioni dell’appellante (cfr. scritto 4 aprile 2011 dell’appellante alla Pretura penale), il primo giudice gli ha ricordato che “la Legge sulla tariffa giudiziaria sancisce la possibilità di prevedere una tassa di giustizia diversa (inferiore) nel caso in cui non è chiesta la motivazione scritta” e gli ha spiegato che “in concreto l’onere della motivazione scritta è stato causato esclusivamente dall’accusatore privato nell’ambito del giudizio su un reato per il quale l’imputato è stato assolto e non è tenuto a rifondere le spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP” (cfr. scritto 5 aprile 2011 della Pretura penale all’appellante).\n2.3. Dopo avere ricordato che la sentenza 16 marzo 2011 prevedeva - nella sua versione senza motivazione - la condanna di IMPU 1 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- in caso di richiesta di motivazione scritta e di fr. 200.- in caso di rinuncia alla motivazione scritta, l’appellante lamenta che la distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza motivata pone, invece, a suo carico una parte della tassa di giustizia (fr. 400.-) ed evidenzia come tale distinta spese non corrisponda al dispositivo della sentenza, identico sia nella versione senza motivazione che in quella motivata (appello, punto 1, pag. 1; punto 3, pag. 2).\nEgli sostiene che la tassa di giustizia maggiorata in caso di motivazione scritta avrebbe dovuto essere caricata alla moglie (così come previsto nel dispositivo della sentenza, sia nella versione motivata che in quella senza motivazione), indipendentemente dal fatto che sia stato lui a chiedere la motivazione scritta e questo poiché - precisa - nella decisione di prime cure non vi è nessun accenno al fatto che la tassa di giustizia maggiorata sarebbe stata accollata all’accusatore privato nel caso in cui fosse stato lui a richiedere la motivazione scritta della sentenza (appello, punto 4, pag. 2).\nDel resto - continua l’appellante - l’accusatore privato ha diritto di presentare appello ma lo può fare unicamente in presenza di una sentenza motivata. Ritenuto che l’autorità è costituzionalmente tenuta a motivare il suo agire, la richiesta di motivazione non dovrebbe comportare spese per il richiedente (appello, punto 5, pag. 2).\nProseguendo nel suo esposto, l’appellante sostiene che la distinta spese contestata modifica il dispositivo della sentenza e ritiene che, figurando al termine della decisione, dopo le firme del giudice e del segretario, tale distinta spese - modificata anche rispetto a quella prevista nella sentenza senza motivazione - non costituisce parte integrante della decisione (appello, punto 5, pag. 2).\nNella misura in cui ciò sia necessario a fronte della “palese dicotomia tra dispositivo e distinta spese” e sempre che essa costituisca parte integrante della sentenza, l’appellante chiede pertanto che la distinta spese indicata a pagina 9 della sentenza motivata venga annullata. Ad ogni modo, fondandosi sul “principio dell’affidamento nella decisione prolata e nel suo dispositivo”, egli chiede che vengano riconfermati il dispositivo e la distinta spese della sentenza senza motivazione (appello, pag. 2).\n"}