{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-29_2011-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108909&nX40_KEY=4921813&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d97926d03bd3f67a3468aa501d648c01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.08.2011 17.2011.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appello dell'accusatore privato contro le spese del procedimento di prima istanza. 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Se il giudice attribuisce per la prima volta delle spese ad una parte con la distinta spese, essa ha natura di dispositivo e può essere oggetto di appello\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 3 agosto 2011/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretaria: |\nBarbara Maspoli, vicecancelliera |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 marzo 2011 da\n|\n|\nAP 1 (AP)\n|\n|||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata il 16 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di IMPU 1 |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nrichiamata la dichiarazione di appello 19 aprile 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa 8 febbraio 2010, il procuratore pubblico ha riconosciuto IMPU 1 autrice colpevole di diffamazione nonché di disobbedienza a decisioni dell’autorità e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni), alla multa di fr. 100.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di un giorno) ed al pagamento di tasse e spese per complessivi fr. 100.-.\nIl procuratore pubblico ha, altresì, proposto la revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna e corrispondente a complessivi fr. 250.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 7 luglio 2009.\nB. Statuendo sull’opposizione presentata il 15 febbraio 2010, con sentenza 16 marzo 2011, il giudice della Pretura penale ha prosciolto IMPU 1 dall’imputazione di diffamazione e l’ha dichiarata autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità, condannandola al pagamento di una multa di fr. 100.- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie “di complessivi fr. 600.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione scritta”, caricando le rimanenti tasse e spese (per complessivi fr. 200.-) allo Stato. Il primo giudice non ha, invece, revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria inflittale il 7 luglio 2009.\nC. Con scritto 23 marzo 2011 AP 1 - che, nel procedimento, si era costituito parte civile in relazione all’imputato reato di diffamazione - ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del giudice della Pretura penale di cui ha, perciò, chiesto la motivazione scritta.\nLa sentenza motivata è stata ricevuta dall’interessato il 1. aprile 2011.\nCon dichiarazione di appello 19 aprile 2011, AP 1 ha precisato di chiedere la conferma del dispositivo della sentenza 16 marzo 2011 nella sua versione senza motivazione e l’annullamento della distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza motivata (sempreché essa costituisca parte integrante della sentenza).\nD. Il 26 aprile 2011 la dichiarazione di appello è stata intimata ex art. 400 cpv. 2 CPP alle altre parti.\nIn applicazione, poi, dell’art. 406 cpv. 1 lett. a e lett. d CPP, questa Corte ha deciso di trattare l’appello in procedura scritta e ha, quindi, impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).\nE. Nella motivazione scritta dell’appello, AP 1 ha ribadito la richiesta di annullamento della distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza motivata, di riconferma del dispositivo di tale sentenza anche in relazione all’attribuzione degli oneri processuali e di esenzione per quanto lo concerne da ogni spesa legata alla richiesta di motivazione scritta della sentenza.\nF. Con osservazioni 22 giugno 2011, il giudice della Pretura penale si è rimesso alla valutazione di questa Corte, auspicando tuttavia che, anche in caso di accoglimento dell’appello, l’onere della motivazione non venga posto a carico della condannata che non ne ha fatto richiesta.\nIl procuratore pubblico e IMPU 1 non hanno presentato osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 16 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. AP 1 lamenta che la distinta spese figurante a pagina 9 della versione motivata della sentenza 16 marzo 2011 pone a suo carico una parte (ammontante a fr. 400.-) della tassa di giustizia prelevata dallo Stato in relazione con il procedimento penale condotto contro sua moglie IMPU 1 a seguito della querela da lui presentata il 16 dicembre 2009."}