a proposito la sentenza impugnata consid. 3 pag. 4 secondo cui prima dell’intervento di ripristino della corrente “il __________ è stato nuovamente interpellato, ma non è intervenuto perché era a __________”) è evidente che, per scongiurare la perdita dei dati informatici, non vi erano altre possibilità ragionevolmente praticabili se non quella messa in atto tramite la semplice sostituzione di un pezzo del valore di fr. 10.20 (cfr. fattura AP 2 16 aprile 2008, act. 36 in fascicolo AP 1 n. 103.10768).