Anche dal punto di vista soggettivo, continua il pretore, l’intervento di AP 2 è stato effettuato in una situazione che lo stesso imputato aveva percepito come d’urgenza. A detta del primo giudice, dunque, le circostanze del caso - in particolare il fatto che andava preservata la salvaguardia dei dati informatici comunali, il fatto che l’elettricista solitamente incaricato non era in grado d’intervenire e la situazione esasperata caratterizzata da un elevato tenore di stress - “hanno reso lecito l’agire dell’accusato che non può pertanto venire condannato per i fatti rimproveratigli dall’AP 1” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 7-8, cfr. anche consid. 7 pag. 6).