A questo onere, l’appellante - che pure era presente al dibattimento di primo grado - non ha fatto fronte. Egli è, pertanto, malvenuto a dolersi in questa sede di una pretesa - inesistente poiché gli elementi probatori in atti permettevano, appunto, un accertamento non arbitrario dei fatti - violazione dell’art. 6 CPP da parte del primo giudice. Su questo punto, pertanto, l’appello deve essere disatteso. 7. In diritto l’AP 1 sostiene che, anche nell’ipotesi in cui venga ammessa l’esistenza di un pericolo di perdita di dati, il giudice della Pretura penale ha omesso di dimostrare l’adempimento dei presupposti di uno stato di necessità.