dell’elettricista e a causa dell’interruzione della corrente che ha scongiurato il rischio di incendio. Pertanto, ritenuto che l’accertamento del rischio di perdita dei dati è stato fatto sulla scorta di una valutazione non certamente arbitraria del materiale probatorio, cade nel vuoto il richiamo dell’art. 6 fatto in questa sede dall’appellante. Incombeva a quest’ultimo, semmai - in forza del principio secondo cui è l’accusa che incombe l’onere della prova - sottoporre al giudice degli elementi di fatto che contraddicessero in modo manifesto la tesi difensiva. A questo onere, l’appellante - che pure era presente al dibattimento di primo grado - non ha fatto fronte.