120 Ia 31 consid. 4b pag. 40), comporta l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, rappresentata dal ministero pubblico o, in caso di procedimenti di diritto penale amministrativo, dall’ufficio federale preposto al perseguimento penale. Incombe a quest’ultimi comprovare l’esistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e non all’imputato dimostrare di non averli realizzati (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8-14, pag. 46-48; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159 e seg.; Kuhn/Jeanneret, op. cit., ad art. 10, n. 14-18, pag. 65-66; ad art. 10 cpv. 3, n. 45-49, pag. 72-73).