Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.). L’art. 139 cpv.