sulle affermazioni di AP 2 ed era tenuto a verificare la sua versione. Oltretutto - rileva ancora l’appellante - anche qualora ci fosse stato un pericolo di perdita di dati non è provato che lo stesso fosse imminente: non è, infatti, stato chiarito se vi fossero altre possibilità per disattivare la batteria di compensazione e se il Comune non disponesse di una copia di sicurezza dei dati informatici (dichiarazione d’appello, pag. 4-5). 6.3. a) Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.