Sennonché la censura dell’appellante concerne l’accertamento di un fatto irrilevante ai fini del giudizio e non merita, dunque, di essere vagliata oltre. Nella sentenza impugnata, infatti, è stato chiaramente accertato che, all’epoca dei fatti qui in esame, AP 2 non era in possesso della necessaria autorizzazione per svolgere lavori d’installazione che rientrano nel campo d’applicazione della OIBT (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3, in cui il primo giudice riporta la dichiarazione del prevenuto secondo cui “non contesto di non avere l’autorizzazione a fare lavori a corrente forte e bassa”; cfr. anche consid. 6 e consid. 7 pag. 6).