Nel suo appello l’AP 1 esordisce sostenendo che l’accertamento pretorile secondo cui AP 2 è stato, in passato, titolare di un’autorizzazione d’installazione dell’ESTI (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3) non corrisponde alla realtà: il prevenuto - spiega l’appellante - non ha mai superato l’esame di maestria. Essendo unicamente in possesso di un’autorizzazione rilasciata da un’azienda elettrica, egli non ha mai risposto ai requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione dell’ESTI (dichiarazione d’appello, pag. 3). Sennonché la censura dell’appellante concerne l’accertamento di un fatto irrilevante ai fini del giudizio e non merita, dunque, di essere vagliata oltre.