3 LIE chiunque, intenzionalmente o per negligenza, esegue lavori d’installazione senza la necessaria autorizzazione (art. 6). L’art. 6 OIBT prevede che chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere un’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato. L’art. 55 cpv. 3 LIE dispone che le infrazioni alle prescrizioni d’esecuzione che, per determinate attività, prevedono l’obbligo dell’autorizzazione sono punite con le medesime pene indicate ai cpv. 1 e 2 dello stesso disposto, ovvero con una multa fino a fr.