Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme procedurali ed essa va interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit., ad art. 398 n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come l’appellante possa far valere quale violazione del diritto ai sensi di tale disposto, in particolare, che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv.