{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-28_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108915&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b542278cd3d033f507e6cbab4f0e0313"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principio della verità materiale. 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Nozione d'arbitrio\n\n\nun’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato.\nL’art. 55 cpv. 3 LIE dispone che le infrazioni alle prescrizioni d’esecuzione\nche, per determinate attività, prevedono l’obbligo dell’autorizzazione sono punite\ncon le medesime pene indicate ai cpv. 1 e 2 dello stesso disposto, ovvero con\nuna multa fino a fr. 100’000.- se l’autore ha agito intenzionalmente (sempre\nche il CP non commini una pena più severa) e con una multa fino a fr. 10'000.-\nse ha agito per negligenza.\n4. Nel giudizio\nimpugnato, il primo giudice ha ritenuto che AP 2 ha realizzato l’infrazione summenzionata (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 6),\nma ha rilevato che il suo agire era giustificato da uno stato di\nnecessità e, dunque, era lecito (sentenza impugnata, consid. 8\npag. 7-8).\n5. Nel suo appello l’AP 1 esordisce sostenendo che l’accertamento\npretorile secondo cui AP 2 è stato, in passato, titolare di un’autorizzazione\nd’installazione dell’ESTI (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3) non\ncorrisponde alla realtà: il prevenuto - spiega l’appellante - non ha mai\nsuperato l’esame di maestria. Essendo unicamente in possesso di\nun’autorizzazione rilasciata da un’azienda elettrica, egli non ha mai risposto ai\nrequisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione dell’ESTI (dichiarazione\nd’appello, pag. 3).\nSennonché la censura dell’appellante concerne l’accertamento di un fatto\nirrilevante ai fini del giudizio e non merita, dunque, di essere vagliata oltre.\nNella sentenza impugnata, infatti, è stato chiaramente accertato che, all’epoca\ndei fatti qui in esame, AP 2 non era in possesso della necessaria\nautorizzazione per svolgere lavori d’installazione che rientrano nel campo\nd’applicazione della OIBT (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3, in cui il primo giudice riporta la dichiarazione del prevenuto secondo cui “non contesto di non\navere l’autorizzazione a fare lavori a corrente forte e bassa”; cfr. anche\nconsid. 6 e consid. 7 pag. 6). A fronte di un tale accertamento, è del tutto\nininfluente determinarsi sulla questione di sapere se lo stesso elettricista\navesse precedentemente ottenuto l’autorizzazione dell’ESTI o se, come sostenuto\ndall’AP 1, egli non avesse mai risposto ai requisiti per il suo ottenimento.\n6. Continuando nel suo esposto, l’AP 1 sostiene, invocando disposizioni procedurali non pertinenti, che l’accertamento del pretore secondo cui vi era un pericolo imminente di perdita dati informatici è arbitrario.\n6.1. Sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da AP 2 al dibattimento,\nil primo giudice ha accertato che, dopo che l’elettricista ha tolto la\ncorrente, si è attivato il sistema di alimentazione di emergenza a batterie.\nSempre sulla scorta di quanto riferito al dibattimento dall’imputato, il\npretore ha accertato che questa circostanza - o meglio, l’esaurimento delle\nbatterie - “avrebbe potuto compromettere il buon funzionamento del sistema\ninformatico che, all’epoca, era in procinto di trasferire le informazioni\nelettroniche dal server del Comune di __________ a quello della Città di __________,\na seguito della procedura di aggregazione” (sentenza impugnata, consid. 3\npag. 4 e consid. 7 pag. 7).\n6.2. L’appellante osserva come il pericolo imminente di perdita dati\nnon sia stato menzionato nella dichiarazione in atti di __________, allora\nsegretario comunale di __________, che si è limitato a dire che l’intervento\nera stato richiesto per scongiurare il pericolo d’incendio, e come tale rischio\nsia stato invocato dall’imputato soltanto al dibattimento. In queste condizioni\n- continua l’AP 1 - ritenuto come non sia peraltro dato di sapere perché\nun’alimentazione d’emergenza a batterie avrebbe potuto compromettere il buon\nfunzionamento del sistema informatico, il pretore, nell’ammettere l’esistenza\ndi un pericolo imminente di perdita di dati, non poteva fondarsi solamente\nsulle affermazioni di AP 2 ed era tenuto a verificare la sua versione.\nOltretutto - rileva ancora l’appellante - anche qualora ci fosse stato un\npericolo di perdita di dati non è provato che lo stesso fosse imminente: non è,\ninfatti, stato chiarito se vi fossero altre possibilità per disattivare la\nbatteria di compensazione e se il Comune non disponesse di una copia di\nsicurezza dei dati informatici (dichiarazione d’appello, pag. 4-5).\n6.3. a) Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.\nQuesto disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.\nPertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.)."}