{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-28_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108915&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b542278cd3d033f507e6cbab4f0e0313"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principio della verità materiale. Libera valutazione delle prove da parte del giudice. Principio della presunzione d'innocenza. Presupposti dello stato di necessità giusta gli art. 17-18 CPS. Nozione d'arbitrio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:47", "Checksum": "922e4e2a98b38ebef705e4703b2bad04", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28\nRegesto:\nPrincipio della verità materiale. Libera valutazione delle prove da parte del giudice. Principio della presunzione d'innocenza. Presupposti dello stato di necessità giusta gli art. 17-18 CPS. Nozione d'arbitrio\n\n\ncontravvenzione alla legislazione sugli impianti elettrici secondo l’art. 42\nlett. a OIBT in combinazione con l’art. 55 cpv. 3 LIE. Inoltre l’AP 1 ha chiesto che le spese procedurali di primo e secondo grado siano poste a carico del prevenuto.\nH. Con scritto 6 giugno 2011 l’appellante, in ossequio al termine\nassegnatogli da questa Corte per presentare una motivazione scritta ai sensi\ndell’art. 406 cpv. 3 CPP, ha comunicato di rimandare integralmente alle\nmotivazioni già esposte nella sua dichiarazione d’appello 15 aprile 2011.\nI. Con scritti 10 giugno, rispettivamente 14 giugno 2011, il\nprocuratore pubblico e il ministero pubblico della Confederazione hanno\ncomunicato di rinunciare a formulare osservazioni alle motivazioni presentate\ndall’appellante.\nCon scritto 22 giugno 2011, la Pretura penale ha dichiarato di riconfermarsi\nnella motivazione esposta nella sua sentenza 16 marzo 2011 e di rimettersi al\ngiudizio di questa Corte.\nCon osservazioni 30 giugno 2011, AP 2 ha postulato la reiezione dell’appello e la contestuale integrale conferma del giudizio impugnato. Inoltre, egli ha\nprotestato tasse, spese e ripetibili.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 16 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la\nprocedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente\ncontravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la\nsentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è\nmanifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono\nessere addotte nuove allegazioni o nuove prove.\nIn questi casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per\nquanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto\nfederale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,\nin Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler\nVianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,\nPraxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg).\nL’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento\nfattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.\nLa formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio\nelaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,\nop. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768)\nsecondo cui un accertamento dei fatti può dirsi\narbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata\ndi un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un\nelemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della\nvertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con\ngli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 135 V 2, consid. 1.3; 134 V 53 , consid.\n4.3; 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando\nle sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono\ncomunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 III 209\nconsid. 2.1, 131 I 57 consid. 2, 129 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 129\nI 173 consid. 3.1 e sentenze citate).\nSempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile\nanche se fondato su una violazione del diritto.\nCosì come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella\ndell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme\nprocedurali ed essa va interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che\nindicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit.,\nad art. 398 n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come\nl’appellante possa far valere quale violazione del diritto ai sensi di tale\ndisposto, in particolare, che il tribunale di primo grado, durante\nl’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di\nessere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione\ndelle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler\nVianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a\nSchott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n.\n18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello\ncomprende anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado\nsono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima\ninquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag.\n768).\n3. Giusta l’art. 42\nlett. a OIBT, è punito secondo l’art. 55 cpv. 3 LIE chiunque, intenzionalmente\no per negligenza, esegue lavori d’installazione senza la necessaria\nautorizzazione (art. 6). L’art. 6 OIBT prevede che chi esegue, modifica o\nripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo\nstabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere"}