{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-28_2011-09-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108915&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b542278cd3d033f507e6cbab4f0e0313"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 01.09.2011 17.2011.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principio della verità materiale. 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Nozione d'arbitrio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 1. settembre 2011/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 marzo 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata il 16 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di\nAP 2 e\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nrichiamata la dichiarazione di appello 15 aprile 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. In data 14 aprile 2008, a seguito di un guasto elettrico, si verificava\nnei locali dell’ex __________ un aumento di tensione di elettricità. Secondo le\ndichiarazioni dell’allora segretario comunale, “improvvisamente le lampade\ndel plafone hanno cominciato ad abbassarsi e ad accendersi causando diversi\nscoppi, come pure i computers sulle scrivanie emettevano scintille (…) c’era\nparecchio fumo in quanto un video del computer emetteva tale fumo”.\nVista la gravità della situazione e, in particolare, l’imminente pericolo\nd’incendio, gli impiegati comunali contattavano immediatamente un elettricista,\nche, tuttavia, si diceva impossibilitato ad intervenire. Su suggerimento dello\nstesso __________, gli impiegati comunali si rivolgevano allora a AP 2 -\nelettricista indipendente che, in occasioni precedenti, già aveva fornito i\npropri servizi al __________ - chiedendogli d’intervenire subito.\nB. AP 2 - a detta del primo giudice “già in possesso di\nun’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato federale degli impianti a\ncorrente forte (che ha in seguito rinunciato a rinnovare)” - ha così\nraggiunto l’ex __________. Dopo aver constatato che, nel quadro scale, il\nmorsetto del sezionatore del neutro non aveva il filo nella sua sede (ciò che “creava\nun falso contatto e provocava un collegamento in serie che portava la tensione\noltre i 240 V anche per gli apparecchi da 220 V”), egli ha proceduto a\ntogliere la corrente dal quadro principale.\nSecondo quanto dichiarato da AP 2 al primo giudice, l’assenza di erogazione\nelettrica ha attivato il sistema di alimentazione di emergenza a batterie che,\ntuttavia, si sarebbe esaurito a breve con rischio di compromissione del buon\nfunzionamento del sistema informatico (si stavano trasferendo i dati dal server\ndel Comune di __________ a quello della Città di __________, a seguito del\nprocesso di aggregazione).\nCosì, AP 2, confrontato con l’insistenza degli impiegati comunali preoccupati\ndi perdere i dati informatici che stavano elaborando, ha provveduto a\nsostituire il sezionatore del neutro difettoso e a ripristinare così\nl’erogazione di elettricità negli uffici comunali.\nSia l’intervento di interruzione della corrente elettrica che quello di\nsostituzione del sezionatore difettoso e di ripristino dell’erogazione\nelettrica necessitavano di un’autorizzazione dell’Ispettorato federale degli\nimpianti a corrente forte (in seguito ESTI) di cui AP 2 non era al beneficio.\nC. L’ESTI, venuto a conoscenza del fatto che AP 2 aveva effettuato, in almeno un’occasione, dei lavori d’installazione di impianti elettrici senza essere in possesso dell’autorizzazione necessaria, ha provveduto, con denuncia 14 aprile 2009, a segnalare la fattispecie all’AP 1 (in seguito AP 1).\nD. In data 14 ottobre 2009, l’AP 1 ha emanato un decreto penale con il quale ha dichiarato AP 2 autore colpevole di violazione dell’art.\n42 lett. a dell’Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione\n(OIBT, RS 734.27) in combinazione con l’art. 55 cpv. 3 della Legge concernente\ngli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0).\nIn applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato al pagamento di una\nmulta di fr. 2'000.- e all’assunzione delle spese procedurali\ndi complessivi fr. 220.-.\nE. Determinandosi sull’opposizione di AP 2, con decisione penale 19\nmarzo 2010, l’AP 1 ha rilevato che, se l’operazione d’interruzione della\ncorrente era lecita sotto l’aspetto dello stato di necessità visto il pericolo\nd’incendio, lo stesso non poteva dirsi per l’intervento di sostituzione del\npezzo difettoso ritenuto che, in quel momento, non c’era più una situazione di\npericolo imminente.\nL’AP 1 ha, pertanto, confermato l’imputazione figurante nel decreto penale,\nriducendo tuttavia l’importo della multa a fr. 1’000.- e condannando AP 2\nall’assunzione delle spese procedurali per complessivi fr. 680.-.\nCon scritto 31 marzo 2010, il prevenuto ha chiesto di essere giudicato da un\ntribunale e gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale.\nF. Dopo il dibattimento, con sentenza 16 marzo 2011, il pretore, avuta conoscenza\ndelle nuove allegazioni di AP 2 secondo cui egli aveva proceduto a ripristinare\nla corrente per scongiurare il pericolo imminente di perdita di dati, ha\nritenuto che lo stesso imputato aveva, anche in quell’occasione, agito in uno\nstato di necessità. Egli lo ha, pertanto, prosciolto dall’accusa di\ncontravvenzione alla LIE giusta l’art. 55 cifra 1 LIE (recte art. 42\nlett. a OIBT in combinazione con l’art. 55 cpv. 3 LIE) caricando gli oneri\nprocessuali alla Confederazione e assegnando al prevenuto fr. 500.- a titolo di\nripetibili.\nG. In data 21 marzo 2011, l’AP 1 ha presentato annuncio di appello contro tale sentenza che ha confermato, il 15 aprile 2011, con dichiarazione\nscritta d’appello in cui ha postulato l’annullamento dell’impugnato giudizio e\nla condanna di AP 2 al pagamento di una multa di fr. 1'000.- per"}