Per i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art. 22 cpv. 4 LTG prevede che “il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza; per tale caso, la tassa fissata in questo articolo è dimezzata”.