200.-) nel caso avessero chiesto la motivazione scritta della sentenza. A detta degli appellanti il pagamento delle tasse e delle spese “non può essere fatto dipendere dall’esercizio di un diritto procedurale” e, pertanto, anche qualora il giudizio impugnato dovesse essere confermato, le stesse non possono eccedere i fr. 200.- (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 16). 12.1. Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha condannato sia IM 1 che AP 1 “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta”. 12.2. L’art. 424 cpv.