Gli appellanti, pertanto, visionando la cassetta e constatando che sulla stessa era stato ripreso ACPR 1 e non un ladro, avrebbero dovuto, anziché conservarla per oltre un anno in una cassaforte, cancellare la registrazione o, perlomeno, chiedere lumi all’autorità che li avrebbe autorizzati a mantenere in attività la telecamera per scoprire nuovi ladri. Ne discende che gli appellanti, conservando la cassetta che ritraeva l’accusatore privato, non hanno agito in un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP e che essi, pertanto, hanno agito in modo colpevole. 11. Nulla è stato detto dagli appellanti sulla commisurazione della pena.