IM 1 e AP 1, in qualità di datori di lavoro, non potevano infatti non sapere che filmare i propri dipendenti in ambito professionale - e dunque violare la loro sfera privata - era di principio proibito e che eventuali prese d’immagini che li concernevano non potevano essere conservate. Gli appellanti, pertanto, visionando la cassetta e constatando che sulla stessa era stato ripreso ACPR 1 e non un ladro, avrebbero dovuto, anziché conservarla per oltre un anno in una cassaforte, cancellare la registrazione o, perlomeno, chiedere lumi all’autorità che li avrebbe autorizzati a mantenere in attività la telecamera per scoprire nuovi ladri.