Gli appellanti sostengono, infine, di avere agito sotto l’influsso di un errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP, avendo la polizia lasciato loro intendere che, per meglio proteggere la cassaforte, era necessario mantenere un impianto di sorveglianza a titolo preventivo. 10.1. Sulla questione il primo giudice ha rilevato che “se da un lato è vero che nessuno aveva detto a IM 1 e a AP 1 di smantellare l’impianto, è altrettanto vero che l’indicazione ricevuta dall’autorità inquirente era quella di mantenerlo in funzione a titolo precauzionale al fine di segnalare eventuali movimenti sospetti che si fossero verificati”.