8, l’impianto di videosorveglianza non era lecito nemmeno dal profilo dell’art. 26 OLL 3. Ritenuto pertanto che, contrariamente all’errata formulazione del primo giudice, la presa d’immagini concernente ACPR 1 non era lecita, la censura degli appellanti cade nel vuoto e non merita di essere vagliata oltre. 10. Gli appellanti sostengono, infine, di avere agito sotto l’influsso di un errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP, avendo la polizia lasciato loro intendere che, per meglio proteggere la cassaforte, era necessario mantenere un impianto di sorveglianza a titolo preventivo.