CPP-TI, doveva essere disposto dal procuratore pubblico e doveva essere approvato entro ventiquattro ore dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (cfr. anche messaggio n. 5422 sull’adeguamento del codice di procedura penale alla Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del 10.9.2003, in part. pag. 2401). Analoghe disposizioni sono previste anche nel nuovo CPP federale (cfr. in part. gli art. art. 280 e segg. CPP). Inoltre, come visto al consid. 8, l’impianto di videosorveglianza non era lecito nemmeno dal profilo dell’art. 26 OLL 3.