La considerazione del primo giudice secondo cui il fatto di aver mantenuto in funzione la telecamera rappresenta una “circostanza di per sé lecita” è errata. Ritenuto come il pretore sembra far dipendere la liceità dell’impianto di videosorveglianza dalla necessità di “cogliere con le mani nel sacco” eventuali altri ladri si osserva che, giusta il CPP-TI, in vigore all’epoca dei fatti, l’utilizzo di apparecchi tecnici di sorveglianza per identificare gli autori di crimini e delitti non era lasciato alla discrezione dei privati cittadini né della polizia, ma, in applicazione degli artt. 166 e segg.