9.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha effettivamente ritenuto che la decisione degli imputati di mantenere in funzione la videocamera nel locale __________ “nella speranza di cogliere con le mani nel sacco eventuali ulteriori ladri” è una “circostanza di per sé lecita dal momento che lo scopo era puramente di tenere sotto controllo la cassaforte” (sentenza impugnata, consid. 5b pag. 11). 9.2. La considerazione del primo giudice secondo cui il fatto di aver mantenuto in funzione la telecamera rappresenta una “circostanza di per sé lecita” è errata.