AP 1 e IM 1 asseverano, poi, che il primo giudice è caduto in errore ritenendo che la presa di immagini concernente ACPR 1 era in sé lecita, mentre la conservazione della cassetta no. A detta degli appellanti “se la ripresa era lecita non poteva non esserlo la conservazione della cassetta (…), mentre se la ripresa era illecita, anche la conservazione del supporto visivo si configurava in un’infrazione” (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 6). 9.1.