In queste condizioni, ritenuto che il sistema di sorveglianza era atto a sottoporre ACPR 1, durante le sue regolari mansioni lavorative nell’ufficio __________ , ad un controllo continuo, non si può che giungere alla conclusione, sulla scorta di quanto indicato dallo stesso TF nella sentenza citata, che esso era potenzialmente atto a pregiudicare la sua salute e il suo benessere sul posto di lavoro e che, pertanto, non era lecito ai sensi dell’art. 26 OLL 3. 9. AP 1 e IM 1 asseverano, poi, che il primo giudice è caduto in errore ritenendo che la presa di immagini concernente ACPR 1 era in sé lecita, mentre la conservazione della cassetta no.