4 della Legge sul Lavoro (LL, RS 822.11), disposto che attribuisce al Consiglio federale la competenza di definire i provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro necessari nelle aziende. Pertanto, continua l’Alta Corte, nell’interpretare la portata dell’art. 26 OLL 3 è determinante il criterio del pregiudizio della salute del lavoratore. A mente del TF, non è possibile dedurre dall’art. 26 cpv. 1 OLL 3 che un impianto di videosorveglianza o controllo del comportamento del lavoratore sul posto di lavoro pregiudichi in ogni caso la sua salute e sia, dunque, sempre proibito.